Pubblicata dal Comune di Magione, su invito dell’Azienda Usl Umbria n.1, l’ordinanza per la prevenzione e il controllo della diffusione della zanzara tigre (Aedes albopictus) e della zanzara autoctona Culex pipiens responsabili della trasmissione di numerose malattie infettive all’uomo di origine tropicale.
L’intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare. L’intervento è attuabile attraverso la rimozione dei focolai larvali e adeguati trattamenti larvicidi nei luoghi in cui queste depongono le uova e dove si sviluppano le larve costituiti da qualsiasi sito nel quale è presente acqua stagnante.
Per raggiungere tale scopo nel periodo che va dall’8 aprile al 31 ottobre è fatto obbligo a cittadini, soggetti pubblici, amministratori condominiali, società che gestiscono le aree di centri commerciali, artigianali, industriali, di effettuare controlli affinché non vi siano situazioni in cui l’acqua possa raccogliersi e ristagnare. Trattare con prodotti adeguati, e modalità corrette, l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque, ricorrendo a prodotti contro le larve di zanzara, acquistabili presso farmacie e rivendite di prodotti per l’agricoltura.
La mancata osservanza di tali disposizioni è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.
La vigilanza viene effettuata dalla Polizia municipale intercomunale, il dipartimento di prevenzione, della USL Umbria 1, il servizio di controllo degli organismi infestanti, nonché gli agenti della forza pubblica tramite sopralluoghi e riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati alla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta bonifica rilasciati da imprese specializzate.
Commenta per primo